Settembre 2011: Novità in materia di IVA di cui alla legge di conversione del decreto n. 138/2011.

Firenze, 16 settembre 2011

Circolare informativa

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 (MANOVRA FINANZIARIA 2011) / VARIAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO IVA

Si rappresentano, qui di seguito, alcune considerazioni circa l’aumento dell’aliquota IVA inerente le operazioni soggette, sino alla giornata di oggi, all’aliquota “ordinaria” del 20%.

1.   Tributo IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17/09/2011.
L’Amministrazione finanziaria ha comunicato che il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, sarà oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre 2011.
A partire dalla giornata di domani, sabato 17 settembre 2011, entreranno pertanto in vigore le modifiche apportate al decreto n. 138/2011 dalla suddetta legge di conversione.
Il provvedimento in esame ha modificato, fra gli altri, l’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l’aliquota “ordinaria” IVA sia pari al 21% della base imponibile dell’operazione, e non più al 20% come precedentemente stabilito dall’art. 1 del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328.
Le aliquote ridotte del 4% e del 10% non saranno invece oggetto di alcuna modifica.
1.2. Operazioni interessate dall’aumento dell’aliquota.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni soggette alle modifiche normative in esame, rileva il momento in cui esse si considerano effettuate ai fini del tributo IVA, da determinarsi secondo le modalità indicate qui di seguito:

  • per le cessioni di beni mobili, rileva il momento della consegna o della spedizione dei medesimi;
  • per le cessioni di beni immobili, rileva il momento della stipula del relativo rogito notarile;
  • per le cessioni di beni (mobili e/o immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra, rileva il momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di 1 anno per i beni mobili;
  • per le prestazioni di servizi, rileva il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall’avvenuta esecuzione, totale e/o parziale, della relativa prestazione.

Tenuto conto della circostanza che i soggetti IVA possono ricorrere alla fatturazione differita (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, ove questi ultimi siano accompagnati dal documento di trasporto), l’aliquota ordinaria del 21% troverà applicazione soltanto se la consegna o spedizione dei beni avverrà a partire dal 17 settembre 2011.

2. Acconti percepiti anteriormente al 17 settembre 2011 e note di variazione.
In applicazione dei principi generali in materia di IVA, gli acconti riscossi anteriormente al 17 settembre 2011 sono in ogni caso soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, percepito solo successivamente a tale data, dovrà essere applicata l’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le note di variazione, queste ultime, ove emesse a decorrere dal 17 settembre 2011, dovranno riportare l’aliquota ordinaria del 20% nell’ipotesi in cui la fattura oggetto di rettifica, inerente l’operazione originariamente conclusa, sia stata emessa anteriormente a tale data.

3. Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici.
In base alla disciplina generale in materia di IVA, il tributo inerente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Regioni, Province, Comuni, ecc.) diviene esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Pur tuttavia, avuto riguardo al fatto che, sempre in base alla suddetta disciplina, la fatturazione deve essere effettuata all’atto del perfezionamento dell’operazione (consegna o spedizione dei beni), le norme in esame prevedono che il cedente/prestatore potrà in ogni caso applicare l’aliquota IVA del 20% ove la relativa fattura sia stata emessa ed annotata nel relativo registro (IVA vendite ovvero corrispettivi) anteriormente al 17 settembre 2011.

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Gradita è l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

STUDIO GAMBI
Dottori Commercialisti

 

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