Settembre 2010: Le principali novità fiscali della manovra correttiva per il 2010.

Firenze, 16 settembre 2010

Circolare informativa

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 78/2010 ("MANOVRA CORRETTIVA"):
1. Limitazioni alla circolazione del denaro contante;
2. Regime delle compensazioni tributarie;
3. Aggiornamento dei dati catastali;
4. Accertamento sintetico e "redditometro";
5. Esecutività degli atti impositivi;
6. Comunicazione telematica delle operazioni IVA "rilevanti".

Si rappresentano le principali novità in materia fiscale introdotte dal decreto legge n. 78/2010 (c.d. "manovra correttiva" per l'anno 2010).

1. Limitazioni alla circolazione del denaro contante.
L'art. 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuovi limiti alla circolazione del denaro contante e dei titoli di credito al portatore.
Detta norma ha stabilito il divieto di effettuare transazioni economiche a mezzo di denaro contante, titoli al portatore, libretti di deposito bancari o postali al portatore laddove il valore oggetto di trasferimento sia pari o superiore ad euro 5.000; ciò anche nell'ipotesi in cui tale trasferimento si perfezioni con una pluralità di pagamenti artificiosamente "frazionati".
Sono ritenute tali quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 5.000, realizzate attraverso più transazioni singolarmente inferiori a tale limite, in momenti diversi ed in un periodo di tempo di sette giorni, ferma restando, in ogni caso, la sussistenza del frazionamento ove ricorrano gli elementi per ritenerla tale.
Qui di seguito un elenco delle più frequenti operazioni soggette alla norma in oggetto:
- trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore effettuati senza l'ausilio di intermediari finanziari;
- pagamenti tramite assegni bancari o postali privi dell'indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;
- esistenza di libretti di deposito bancari o postali aventi saldo pari o superiore ad euro 5.000; questi ultimi dovranno essere estinti ovvero ricondotti al limite di legge entro il 30 giugno 2011.
Le violazioni del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore eccedenti i nuovi limiti sono punibili con una sanzione dall'1% al 40% della somma oggetto di negoziazione, con un minimo di euro 3.000 (euro 15.000 per importi superiori ad euro 50.000); per le violazioni inerenti i libretti di deposito bancari o postali è invece applicabile una sanzione dal 20% al 40% del saldo, con maggiorazione del 50% laddove esso risulti superiore ad euro 50.000.
È inoltre prevista una sanzione dal 3% al 30% dell'importo della transazione, con un minimo di euro 3.000, a carico degli intermediari e dei professionisti che omettano di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni eventualmente riscontrate.

2. Aggiornamento dati catastali.
Ai sensi dell'art. 19 del D.L. 78/2010, i titolari di diritti reali su immobili non dichiarati in Catasto ed i titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che ne abbiano determinato variazioni non dichiarate al Catasto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del Territorio, in mancanza del suddetto adempimento, provvederà, alternati-vamente:
i) quanto agli immobili non censiti, attribuendo una rendita presunta che verrà provvisoriamente iscritta al Catasto a spese del contribuente (c.d. "accatastamento d'ufficio");
ii) quanto agli immobili con rendita non aggiornata, effettuando gli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei Comuni e degli Ordini professionali.
Le disposizioni in oggetto rilevano, peraltro, ai soli fini tributari, non risultando collegate ad alcun tipo di sanatoria. Ne consegue che potranno in ogni caso essere applicate le sanzioni previste per la violazione di omessa denuncia catastale (punibile con sanzione pecuniaria da euro 258 ad euro 2.066) ed esperite le ordinarie procedure di accertamento per il recupero dei tributi inerenti le annualità pregresse.
L'Agenzia del Territorio potrà inoltre trasmettere ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento, ai fini dei controlli di conformità urbanistico-edilizia.
La stessa Agenzia provvederà poi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad avviare un monitoraggio costante del territorio in base a nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, tele-rilevamento e sopralluoghi, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati non censiti, fermi restando, anche in questo caso, i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

3. Nuova disciplina delle compensazioni tributarie.
L'art. 31 del D.L. 78/2010 ha introdotto il divieto di utilizzare in compensazione, nel modello di versamento "F24", crediti tributari e contributivi laddove il contribuente sia contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Tale divieto, in vigore dal 1° gennaio 2011, si applica in presenza (e fino a concorrenza) di carichi di ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500 per i quali risulti scaduto il termine di pagamento, salva l'ipotesi di sospensione della riscossione.
La violazione del divieto in esame è punita con una sanzione amministrativa pari al 50% dell'ammontare dei debiti a ruolo, nei limiti dell'importo indebitamente compensato.
Ad esempio, ove un contribuente sia titolare di crediti IRAP per euro 8.000, che compensa con un debito IRPEF di pari ammontare in presenza di debiti iscritti a ruolo per euro 6.000, potrà essere applicata una sanzione di euro 3.000, pari al 50% del minor importo tra credito compensato e carico di ruolo; ove invece il debito IRPEF compensato con il credito IRAP fosse pari ad euro 4.000, la sanzione applicabile risulterebbe pari ad euro 2.000.
Detta sanzione, pur tuttavia, non potrà essere applicata sin quando sui debiti iscritti a ruolo pende una contestazione giudiziale od amministrativa.
Il D.L. 78/2010 introduce, peraltro, nuove modalità di compensazione fra crediti tributari e debiti iscritti a ruolo. È infatti prevista la possibilità, per i contribuenti, di compensare anche parzialmente gli importi a ruolo con crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che saranno stabilite da un Decreto del Ministero dell'Economia che dovrà essere emanato entro il prossimo 27 novembre.
Con il provvedimento in oggetto sono state inoltre abrogate, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/73, relative alla compensazione tra crediti tributari chiesti a rimborso e debiti iscritti a ruolo importi non superiori ad euro 1.500. Detta norma, che rimarrà in vigore sino al prossimo 31 dicembre, prevede che contestualmente alla liquidazione di un rimborso fiscale, l'Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza di ruoli a carico del beneficiario, mettendo a disposizione dell'Agente della riscossione le somme da rimborsare. Quest'ultimo trasmette poi al contribuente una proposta di compensazione tra credito d'imposta e carico di ruolo, sospendendo quindi l'azione esecutiva.

4. Il nuovo "redditometro".
L'art. 22 del D.L. 78/2010 ha modificato, con effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi per il 2009, le disposizioni normative inerenti l'accertamento "sintetico" ed il "redditometro".
Le due procedure di accertamento sono accomunate da un presupposto basilare, rappresentato dalle spese sostenute dal contribuente soggetto ad accertamento, sulla cui base l'Amministrazione finanziaria può accertare un maggior reddito; mentre si differenziano per essere l'accertamento sintetico indipendente dagli indici statistici fissati dalla legge, indici che, invece, delimitano e circoscrivono la ricostruzione presuntiva effettuata a mezzo del "redditometro".
Ciò premesso, la nuova formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che en-trambe le suddette tipologie di accertamento sono ammissibili a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno il 20% (e non più, come in precedenza, del 25%) il reddito dichiarato dal contribuente.
Ai sensi della norma in esame il redditometro dovrà tener conto delle caratteristiche del nucleo familiare del contribuente e sarà differenziato in relazione all'area territoriale di residenza.
È stata inoltre soppressa la previsione secondo cui a fondamento dell'accertamento sintetico vi era uno scostamento fra reddito accertabile e reddito dichiarato relativo a due o più periodi d'imposta, anche non consecutivi; la procedura in esame potrà quindi essere applicata, a partire dal periodo d'imposta 2009, con riferimento a ciascuna annualità per la quale il reddito dichiarato dal contribuente risulti incompatibile con il suo tenore di vita.
Si sottolinea, al riguardo, che l'accertamento sintetico dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza degli indici di spesa, ponendo così a carico al contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa erariale.
Il contribuente, pur tuttavia, può in ogni caso dimostrare che alla disponibilità di un de-terminato bene non corrisponde la spesa presunta dall'Amministrazione finanziaria; vi è in effetti obbligo, per quest'ultima, di attivare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere l'atto di accertamento: il comma 7 dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73, novellato dalla disposizione in esame, stabilisce invero che "L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento".
Detta fase rappresenta la sede opportuna per fornire la prova contraria alla presunzione di cui sopra: ciò in quanto l'Ufficio non ha titolo per ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente ove quest'ultimo fornisca la prova che il finanziamento delle spese sostenute "è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile".
Vi è, in conclusione, la possibilità di dimostrare che le spese sono state finanziate a mezzo di:
- somme non imponibili, siccome costituite da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od escluse per legge dalla formazione del reddito imponibile;
- smobilizzi patrimoniali;
- entrate patrimoniali straordinarie (eredità, donazioni, ecc.);
- accensione di prestiti per consumi o per investimenti patrimoniali;
- somme elargite in ambito familiare.
Come indicato dal comma 5 della disposizione in esame, la possibilità di far valere la prova contraria è prevista anche con riferimento all'accertamento "redditometrico".
Il nuovo comma 7 dell'art. 38 D.P.R. 602/73 prevede infine che, a chiusura del contraddittorio eventualmente non concluso con archiviazione, l'Ufficio ha l'obbligo di avviare la procedura di accertamento con adesione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.

5. Regime di immediata esecutività degli atti di accertamento.
In base a quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 78/2010, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al tributo IVA ed alle imposte sui redditi, notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere anche l'intimazione al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
Dette somme sono costituite, alternativamente, dall'intero ammontare di imposte, interessi e sanzioni derivanti dalla rettifica dell'Ufficio ovvero dall'importo iscrivibile a ruolo a titolo provvisorio successivamente alla proposizione del ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. n. 602/73 (50% delle maggiori imposte accertate, oltre interessi).
Secondo le nuove norme l'intimazione al pagamento dovrà essere indicata anche in eventuali successivi atti con i quali l'Ufficio effettui una riliquidazione delle somme dovute.
La disposizione in esame è applicabile anche nelle seguenti fattispecie:
- invito ad adempiere per mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo dovuto a seguito di accertamento con adesione;
- pagamento frazionato del tributo e dei relativi interessi in pendenza di contenzioso;
- riscossione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97.
Decorsi 60 giorni dalla notifica, gli atti di accertamento diverranno atti esecutivi; essi dovranno quindi contenere l'avvertenza che, laddove il contribuente non provveda al versamento delle somme in essi indicate entro 30 giorni dalla scadenza, l'Agente della riscossione procederà alla esecuzione forzata, anche senza previa iscrizione a ruolo, con modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione.
In presenza di fondati pericoli per l'incasso dei crediti erariali, decorsi 60 giorni dalla notifica, l'Agente della riscossione potrà inoltre procedere alla riscossione integrale delle somme indicate nell'atto impositivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
Il provvedimento in oggetto ha, infine, ridotto ad euro 50.000 la soglia di tributi non pagati oltre la quale si applica il reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 (nel quale incorre chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sul reddito od IVA e relative sanzioni, aliena simulatamente beni o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui), introducendo inoltre un'aggravante ove le somme dovute superino l'importo di euro 200.000.

6. Comunicazione telematica delle operazioni IVA superiori ad euro 3.000.
L'art. 21 del D.L. 78/2010 ha istituito l'obbligo di segnalazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare pari o superiore a 3.000 euro (c.d. fatturazione "elettronica").
La relazione tecnica al D.L. n. 78/2010 ha precisato che l'obbligo riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo unitario non inferiore alla somma sopra indicata; ogni operazione dovrà quindi essere considerata unitariamente, a nulla rilevando eventuali frazionamenti effettuati unicamente allo scopo di eludere l'obbligo in esame.
In caso di omessa, incompleta od infedele comunicazione dei dati sarà applicabile, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.
L'adempimento in oggetto consentirà all'Amministrazione finanziaria, attraverso l'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti tramite l'invio telematico, l'individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio frode ed evasione tributaria. Detti dati dovrebbero in effetti permettere sia la puntuale ricostruzione della congruità del volume d'affari e dei costi dedotti ed indicati nelle dichiarazioni che l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza, utili alla ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva, anche ai fini del nuovo accertamento sintetico in precedenza analizzato.
Modalità e termini per la suddetta comunicazione saranno fissati con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
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Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

STUDIO GAMBI
Dottori Commercialisti

 

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