Novembre 2012: Le principali novita' fiscali di cui al "Decreto Sviluppo" per imprese e professionisti.

Firenze, 28 novembre 2012

Circolare informativa

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE DI CUI AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 (C.D. "DECRETO SVILUPPO") PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con la presente circolare, si approfondiscono le principali novità introdotte in materia fiscale dal D.L. 22 giugno 2012, n. 86 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riferimento ad imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

*   *   *
1. Novità relative alla cessione di beni immobili.
L’art. 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012 e convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato la disciplina IVA inerente le cessioni e locazioni di fabbricati, sia abitativi che strumentali.
In particolare, il nuovo art. 10, comma 1, n. 8, 8-bis e 8-ter del D.P.R. n. 633/72 assoggetta ad IVA su opzione del cedente (o del locatore) alcune operazioni di cessione e locazione immobiliare, precedentemente esenti (od obbligatoriamente imponibili).
Con riferimento alle cessioni, l’opzione per l’imponibilità IVA è divenuta possibile:

  • dal 26 giugno 2012, per le cessioni di immobili abitativi effettuate da imprese di costruzione o di ristrutturazione oltre 5 anni dopo l’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero (le cessioni effettuate entro i 5 anni sono invece imponibili per obbligo);
  • dal 12 agosto 2012, per le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali”, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, da chiunque effettuate;
  • dal 26 giugno 2012, per le cessioni di immobili strumentali, da chiunque effettuate, con esclusione della sola ipotesi di imponibilità obbligatoria in caso di cessione di fabbricati strumentali effettuata da imprese di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.

1.1 Cessione di immobili ad uso abitativo.
Le nuove norme consentono alle imprese di costruzione e ristrutturazione che cedano i fabbricati abitativi oltre 5 anni dopo l’ultimazione dei lavori di optare per l’applicazione del tributo IVA, in deroga al regime naturale di esenzione per le operazioni di cessione immobiliare.
È inoltre prevista l’imponibilità IVA, su opzione, anche di tutte le cessioni di “alloggi sociali” da chiunque operate.
La norma sulla tassazione delle cessioni di immobili abitativi non è stata ulteriormente modificata; di conseguenza tutte le operazioni non imponibili (per obbligo o per opzione) risultano esenti da IVA.
Si ricorda, a tal proposito, che sono obbligatoriamente imponibili, sin da prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, le cessioni di fabbricati abitativi operate dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
Tabella 1. Novità del D.L. n. 83/2012 in materia di cessioni di immobili abitativi


Imponibilità IVA obbligatoria

Cessioni di abitazioni operate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori

Imponibilità IVA per opzione

Cessioni di alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008
Cessioni di abitazioni operate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo l’ultimazione dei lavori

Esenzione

In tutte le altre ipotesi

1.2 Cessione di immobili strumentali.
Il provvedimento normativo in esame ha inoltre modificato il regime IVA per le cessioni di fabbricati strumentali.
In primo luogo, è stato elevato a 5 anni il periodo di imponibilità obbligatoria delle cessioni di fabbricati strumentali operate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, così uniformando tale il termine a quello relativo agli immobili abitativi.
In secondo luogo, sono state eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria, inerenti la condizione del cessionario (cessioni a favore di acquirenti non soggetti ad IVA e cessioni a favore di acquirenti con pro-rata pari o inferiore al 25%), che divengono, con le norme in esame, imponibili su opzione del cedente.
Di conseguenza, dal 26 giugno 2012, le cessioni di fabbricati strumentali risultano:

  • imponibili per obbligo, se effettuate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dalla conclusione dei lavori;
  • imponibili per opzione, in tutti gli altri casi;
  • esenti, ove non vi sia opzione del cedente per l’imponibilità (al di fuori dell’ipotesi di imponibilità obbligatoria sopra individuata).

1.3 Novità in materia di “reverse-charge”.
L’art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. n. 83/2012 ha modificato l’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/72, in relazione alla disciplina del reverse-charge per le operazioni di acquisto di fabbricati.
La nuova norma dispone che il meccanismo dell’inversione contabile (previsto dall’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72) si applichi anche in relazione alle cessioni dei fabbricati abitativi e strumentali di cui al n. 8-bis e 8-ter dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Anteriormente all’entrata in vigore del decreto in oggetto, la procedura di reverse-charge trovava invece applicazione con riferimento alle sole cessioni di fabbricati strumentali.
Tabella 2. Regime impositivo indiretto delle cessioni di fabbricati abitativi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012


Tipo di cessione

IVA

Imposta
di registro

Imposte ipotecaria e catastale

Cessione operata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione

Entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori

Imponibile
per obbligo

Fissa
(168,00 euro)

Fisse(168,00 + 168,00 euro)

Oltre 5 anni dopo l’ultimazione
dei lavori

Imponibile
per opzione

Fissa
(168,00 euro)

Fisse (168,00 + 168,00 euro)

Esente in assenza di opzione

Proporzionale (salve agevolazioni)

Proporzionali 2% + 1% (salve agevolazioni)

Destinati ad alloggi sociali

Imponibile
per opzione

Fissa
(168,00 euro)

Fisse (168,00 + 168,00 euro)

Esente in assenza di opzione

Proporzionale (salve agevolazioni)

Proporzionali 2% + 1% (salve agevolazioni)

Cedente diverso
dall’impresa di costruzione

Esente

Proporzionale (salve agevolazioni)

Proporzionali 2% + 1% (salve agevolazioni)

Cedente soggetto non IVA

Fuori campo

Proporzionale (salve agevolazioni)

Proporzionali 2% + 1% (salve agevolazioni)

Tabella 3. Regime impositivo indiretto delle cessioni di fabbricati strumentali dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012


Tipo di cessione

IVA

Imposta
di registro

Imposte ipotecaria e catastale

Cessione operata dall’impresa
di costruzione o ristrutturazione
entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori

Imponibile
per obbligo

Fissa
(168,00 euro)

Proporzionali (3% + 1%)

Tutte le altre cessioni
operate da soggetti IVA

Imponibile
per opzione

Fissa
(168,00 euro)

Esente in assenza di opzione

Fissa
(168,00 euro)

Cedente soggetto non IVA

Fuori campo

Proporzionale

Proporzionali 2% + 1%
(salve agevolazioni)

2. Novità in materia di locazioni immobiliari.
Il nuovo art. 10, comma 1, n. 8, 8-bis e 8-ter del D.P.R. n. 633/72, come modificato dal D.L. n. 83/2012, prevede la possibilità che alcune operazioni locazione immobiliare, sinora esenti da IVA (o imponibili per obbligo), divengano imponibili IVA su opzione del cedente o del locatore.
L’opzione per l’imponibilità IVA è pertanto possibile, dal 26 giugno 2012, per le locazioni di immobili abitativi effettuate, in qualità di locatore, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione che hanno costruito o ristrutturato l’immobile oggetto di locazione, nonché per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, da chiunque operate.
2.1 Locazioni di immobili ad uso abitativo.
Le norme di cui al decreto in oggetto prevedono la possibilità di optare per l’imponibilità IVA per le locazioni di fabbricati abitativi, limitatamente a quelle stipulate in qualità di locatore da imprese di costruzione o ristrutturazione, nonché per le locazioni di “alloggi sociali”, da chiunque effettuate.
Dal 26 giugno 2012 risultano, quindi, in ogni caso esenti da IVA le sole locazioni di fabbricati abitativi effettuate da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Per quanto riguarda, invece, le locazioni di “alloggi sociali” e per le locazioni di fabbricati abitativi locati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, l’esenzione da IVA è prevista soltanto laddove il locatore non opti per l’imposizione.
2.1.1 Aliquota IVA applicabile.
L’art. 9, comma 1, lettera c) del provvedimento normativo in esame ha disposto l’applicazione dell’IVA al 10% alle locazioni di immobili abitativi operate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione ed alle locazioni di alloggi sociali; la relativa opzione determinerà quindi l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
Tabella 4. Novità in materia di locazioni abitative


Imponibilità per opzione e applicazione dell’aliquota IVA 10%
  • locazioni di alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008
  • locazioni di abitazioni operate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione

Esenzione

In tutte le altre ipotesi

2.2 Locazioni di immobili strumentali.
Dal 26 giugno 2012, per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, è sempre possibile derogare al regime generale di esenzione IVA, optando per l’imponibilità, chiunque sia il locatore (purché soggetto passivo IVA); con le modifiche di cui alle norme in esame, le locazioni di fabbricati strumentali sono infatti esenti da IVA, salva diversa opzione da parte del locatore.
Il D.L. n. 83/2012 ha inoltre eliminato le preesistenti ipotesi di imponibilità obbligatoria.
Si riepiloga, qui di seguito, l’attuale regime impositivo indiretto inerente le locazioni di fabbricati.
Tabella 5. Regime impositivo indiretto locazioni di fabbricati


Tipo di immobile

Tipo di locazione

IVA

Imposta di registro

Fabbricati abitativi

Locati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione

Imponibile per opzione
(10%)

Fissa
(168,00 euro)

Esente in assenza di opzione

Proporzionale

Locatore diverso dall’impresa di costruzione

Esente

Proporzionale

Alloggi sociali

Imponibile per opzione
(10%)

Fissa
(168,00 euro)

Esente in assenza di opzione

Proporzionale

Locatore non soggetto IVA

Fuori campo

Proporzionale

Fabbricati strumentali

Chiunque sia il locatore

Imponibile per opzione

Proporzionale

Esente in assenza di opzione

Proporzionale

Locatore soggetto non IVA

Fuori campo

Proporzionale

3. Nuova disciplina per la deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli.
Con le norme di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata introdotta la riduzione delle percentuali di deducibilità dei veicoli per imprese e professionisti, disciplinate dall’art. 164 del TUIR.
In particolare, è stata ridotta dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità delle spese relative ai veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa; e dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità per i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Le nuove percentuali troveranno applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
La riduzione del limite di deducibilità ha effetto sulle seguenti fattispecie:

  • quote di ammortamento del costo d’acquisto;
  • canoni di leasing;
  • spese di locazione e di noleggio;
  • carburanti e lubrificanti;
  • assicurazioni;
  • spese di manutenzione e riparazione;
  • spese di custodia (parcheggio).

3.1 Veicoli a deducibilità integrale utilizzati da imprese.
Le disposizioni introdotte con il provvedimento in oggetto non hanno modificato l’integrale deducibilità prevista per le spese e gli altri componenti negativi afferenti a:

  • veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa (ad esempio, autovetture utilizzate da imprese che effettuano attività di scuola guida);
  • veicoli ad uso pubblico.

3.2 Veicoli a deducibilità parziale utilizzati da imprese.
L’art. 4, comma 72, lettera a), della L. 92/2012 ha modificato l’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, riducendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.
Sono rimasti, invece, invariati i limiti di costo fiscalmente riconosciuti: in particolare, il costo massimo fiscalmente riconosciuto in relazione all’acquisto è pari a:

  • euro 18.075,99, per le autovetture e gli autocaravan;
  • euro 4.131,66, per i motocicli;
  • euro 2.065,83, per ciclomotori.

Si espone qui di seguito il prospetto riepilogativo del regime fiscale in oggetto.
Tabella 6. Deduzione dei costi per autoveicoli e motoveicoli


Veicolo

Vecchio regime (deducibilità: 40%)

Nuovo regime (deducibilità: 27,5%)

Autovetture

7.230,39 euro
(40% di 18.075,99 euro)

4.970,89 euro
(27,5% di 18.075,99 euro)

Autocaravan

7.230,39 euro
(40% di 18.075,99 euro)

4.970,89 euro
(27,5% di 18.075,99 euro)

Motocicli

1.652,66 euro
(40% di 4.131,66 euro)

1.136,20 euro
(27,5% di 4.131,66 euro)

Ciclomotori

826,33 euro
(40% di 2.065,83 euro)

568,10 euro
(27,5% di 2.065,83 euro)

Il costo massimo fiscalmente rilevante previsto per l’acquisto dei veicoli, sopra esaminato, è valido anche per i contratti di leasing.
In tal caso, però, non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede il valore fiscalmente rilevante. Al fine di individuare la quota deducibile, occorre quindi moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra costo fiscalmente rilevante e costo del veicolo sostenuto dal concedente; detto risultato deve essere poi moltiplicato per il limite generale di deducibilità pari al 40% (27,5% dal 2013).
Si fa presente, inoltre, che l’art. 4-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato l’art. 102, comma 7, del TUIR, stabilendo che per i beni in oggetto la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988.
La precedente formulazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR subordinava invece la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria inerenti i suddetti beni alla condizione che la durata del contratto non fosse inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988.
Di conseguenza, è venuta meno, per i contratti di leasing inerenti veicoli a deducibilità limitata stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, la suddetta condizione di durata minima.
3.3 Veicoli concessi in uso ai dipendenti.
Il regime fiscale delle auto concesse ai dipendenti varia a seconda delle finalità inerenti l’utilizzo dell’autoveicolo. Occorre, quindi, distinguere tra le seguenti ipotesi:

  • veicoli concessi ad uso esclusivamente aziendale;
  • veicoli concessi ad uso esclusivamente personale;
  • veicoli concessi ad uso promiscuo.

Nell’ipotesi di veicoli concessi ai dipendenti a fini esclusivamente aziendali, trovano applicazione i limiti “generali” previsti dall’art. 164 del TUIR. Di conseguenza:

    • ove il veicolo sia esclusivamente strumentale all’attività propria d’impresa, la deducibilità dei relativi costi è integrale;
    • diversamente, la deducibilità è parziale e viene calcolata come sopra descritto.

Qualora il veicolo sia, invece, concesso al dipendente per un utilizzo esclusivamente personale, trattandosi di un onere sostenuto dall’impresa per prestazioni di lavoro dipendente, si applica l’art. 95 del TUIR.
Ove, infine, il veicolo sia concesso in uso promiscuo, si applica l’art. 164, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, il quale fissa un limite percentuale di deducibilità, ma non prevede invece alcuna limitazione al costo fiscalmente riconosciuto.
Tale norma è stata modificata dall’art. 4, comma 72, lettera b), L. n. 92/2012, che ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
3.4 Veicoli utilizzati da professionisti.
L’art. 164 del TUIR, sopra richiamato, disciplina anche l’utilizzo degli automezzi da parte dei titolari di reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, la riduzione della percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5% stabilita dal provvedimento in esame opera anche con riferimento ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, ferma restando la possibilità di dedurre i costi in relazione ad un solo veicolo per professionista.
3.5 Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
La disposizione introdotta dalla L. n. 92/2012 non ha modificato la percentuale di deducibilità prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio e per le categorie ad essi a tal fine assimilate (es.: promotori finanziari).
Rimane, infatti, ferma la deducibilità all’80%, con i medesimi limiti di costo previsti dall’attuale art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, in base al quale il costo massimo fiscalmente rilevante, in caso di acquisto, è pari ad euro 25.822,24, per le autovetture; ad euro 18.075,99, per gli autocaravan; ad euro 4.131,66, per i motocicli; e ad euro 2.065,83, per ciclomotori.
3.6 Decorrenza delle nuove norme e ricalcolo degli acconti.
Le nuove percentuali di deducibilità introdotte dal provvedimento qui esaminato entreranno in vigore dall’esercizio 2013.
L’art. 4, comma 73 della L. n. 92/2012 ha peraltro precisato che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione, dovrà essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Ne consegue che nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013 si dovrà fare riferimento all’imposta che si sarebbe determinata applicando la percentuale di deducibilità del 27,5%, per i veicoli a deducibilità parziale, e del 70%, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

4. Novità relative alla deducibilità delle perdite su crediti.
L’art. 33, comma 5, del “decreto sviluppo” ha ampliato le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti.
Le modifiche di cui sopra riguardano, in particolare tanto le perdite relative a crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali quanto le perdite relative a crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.
4.1 Crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.
Le nuove norme, superando l’orientamento espresso a più riprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, permettono la deducibilità automatica delle perdite generatesi per effetto dell’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge fallimentare.
Anteriormente della modifica, la deducibilità era consentita in modo automatico soltanto in ipotesi di assoggettamento del debitore alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione straordinaria.
Riguardo alla novità in esame, non è stata prevista una specifica decorrenza; in base a quanto stabilito dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, essa dovrebbe però applicarsi dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore, e quindi dal 2013.
Nessuna novità ha invece riguardato il periodo d’imposta in cui occorre procedere alla deduzione della perdita: continuano, quindi, a valere i consueti criteri.
In relazione a quest’ultimo punto, si fa presente che in base all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, è possibile esercitare il diritto alla deduzione anche in un periodo d’imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché in detto esercizio si verifichino eventi che determinino con certezza l’impossibilità di recuperare il credito.
Si deve quindi ritenere che l’art. 101, comma 5, del TUIR stabilisca una presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere vagliata in ogni singolo caso tenendo conto dell’effettivo grado di esigibilità del credito.
4.2 Crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.
Per effetto di un’ulteriore modifica all’art. 101, comma 5, del TUIR, è stato stabilito che gli elementi “certi e precisi”, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono “in ogni caso” quando:

  • il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla relativa scadenza di pagamento;
  • il diritto alla riscossione risulti prescritto.

Le due condizioni (entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto alla riscossione, dall’altro) sono alternative; è pertanto sufficiente che ricorra una sola di esse perché la perdita risulti deducibile; in altre parole, per i crediti di modesta entità, il criterio della prescrizione si affianca a quello dell’anzianità.
Si fa presente che ai fini della norma in esame un credito è considerato di “modesta entità” ove risulti di importo non superiore a:

  • euro 5.000, per le imprese di più rilevante dimensione, intendendosi per tali quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori ad euro 100.000.000;
  • euro 2.500, per le altre imprese.

In relazione al secondo requisito, si ricorda che, in generale, i diritti si estinguono per prescrizione una volta trascorsi dieci anni. Peraltro, in determinati casi, sono previsti termini più brevi: ad esempio, i diritti relativi a crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscano pagamenti periodici si prescrivono in cinque anni.
Anche le modifiche introdotte per i debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali sono prive di specifica disposizione di decorrenza; si ritiene peraltro, per le stesse considerazioni formulate in precedenza, che anche tali novità possano trovare applicazione sin dal periodo d’imposta 2012.
Conseguentemente:

  • per i diritti di credito già prescritti in periodi d’imposta antecedenti il 2012, la deduzione della perdita sembrerebbe preclusa;
  • in assenza di una specifica disposizione transitoria (anche per i crediti di modesto importo per i quali l’anzianità di 6 mesi sia maturata anteriormente al 2012), dovrebbe essere possibile dedurre “automaticamente” le perdite non dedotte fino al 2011 (ad esempio, perché la società attendeva la prescrizione del credito).

5. Nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.
L’art. 13-bis del “Decreto Sviluppo”, introdotto in sede di conversione, ha modificato ed integrato la disciplina di cui all’art. 35 del D.L. n. 223/2006 in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.
La nuova disciplina prevede, in sintesi, che l’appaltatore di opere e di servizi sia responsabile in solido con il subappaltatore per il versamento dei seguenti tributi:

  • ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente;
  • IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni rese in esecuzione del rapporto di subappalto.

Le disposizioni in esame si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi stipulati da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA, dai soggetti IRES, nonché dallo Stato e dagli enti pubblici; risultano invece escluse le stazioni appaltanti individuate dal “Codice degli Appalti Pubblici”.
La responsabilità solidale dell'appaltatore, peraltro limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore, viene meno laddove quest’ultimo abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore mediante acquisizione, anteriormente al pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti sopra indicati.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un professionista abilitato (dottore commercialista, perito commerciale, consulente del lavoro, ecc.).
L’appaltatore ha, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore sin quando quest’ultimo non esibisca la suddetta documentazione.
Obbligo analogo a quello di cui sopra è stato introdotto anche a carico del committente, il quale, infatti, potrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa acquisizione della documentazione attestante la corretta esecuzione da parte del medesimo – e degli eventuali subappaltatori – degli obblighi contributivi e fiscali di cui sopra.
Anche al committente è, peraltro, attribuita la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione. A differenza dell’appaltatore, tuttavia, il committente, in caso di inosservanza delle norme in esame, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 200.000.
5.1 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, è intervenuta per fornire alcuni importanti chiarimenti relativi all’applicazione della disciplina in oggetto.
L’Amministrazione ha, anzitutto, chiarito che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si applicano ai soli contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
È stato inoltre precisato che gli adempimenti conseguenti alle norme in oggetto dovranno essere effettuati a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della norma in oggetto, e quindi in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, sottolineato che l’asseverazione del professionista attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali previsti dalle nuove norme (versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente nonché dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto) può essere regolarmente sostituita da una autodichiarazione resa dall’appaltatore/subappaltatore.
Tale dichiarazione sostituiva dovrà, necessariamente, contenere le seguenti indicazioni:

  • il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture inerenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando, inoltre, se dalla suddetta liquidazione si è originato un debito d’imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto sia stato applicato il regime dell’IVA per cassa (art. 7 D.L. n. 185/2008) oppure la disciplina del reverse-charge;
  • il periodo nel quale sono state versate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  • gli estremi del modello di pagamento “F24” con il quale sono stati effettuati i versamenti di cui sub a) e sub b);
  • la dichiarazione che l’IVA e le ritenute versate risultano comprensive degli importi relativi al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione sostitutiva viene resa.

*   *   *
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Gambi
Dottori Commercialisti

 

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