Versamenti tributari e contributivi in acconto per il 2008

Firenze, 27 novembre 2008
Circolare informativa
SECONDA RATA DI ACCONTO PER L’ANNO 2008 DEI TRIBUTI IRES, IRPEF ED IRAP E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS – DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO, TERMINI DI VERSAMENTO, REGIME SANZIONATORIO

Si espongono, qui di seguito, alcune considerazioni relative alla prossima scadenza tributaria relativa al
versamento della seconda rata in acconto dei tributi IRPEF, IRES ed IRAP e dei contributi previdenziali
INPS per l’anno 2008, fissata per il prossimo 1° dicembre.
1. Contribuenti obbligati ai versamenti in acconto.
1.1 Persone fisiche.
1.1.1 Tributo IRPEF.
Le persone fisiche sono tenute al versamento IRPEF in acconto per il 2008 ove l’imposta dovuta per l’anno
2007, al netto delle detrazioni d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risulti pari ad almeno euro 51,65.
Detto ammontare è indicato al rigo 30 del quadro RN (Differenza) della dichiarazione modello “Unico
2008”, che costituisce quindi il parametro con cui verificare l’eventuale debenza dei versamenti in acconto.
Ove detto importo sia superiore ad euro 51,65, ma inferiore ad euro 257,52, l’acconto è dovuto in un’unica
soluzione e dovrà essere versato entro il prossimo 1° dicembre.
Ove, invece, detto importo sia superiore ad euro 257,52, l’acconto, dovuto in misura pari al 99%
dell’importo indicato al rigo “RN30”, deve essere corrisposto in due rate:
• la prima, pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto, da versare entro le scadenze (già scadute)
previste per i versamenti a saldo per il 2007;
• la seconda, pari al 60% dell’importo complessivamente dovuto, entro il prossimo 1° dicembre.
1.1.2 Tributo IRAP
I contribuenti persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, tenuti al versamento del
tributo IRAP, determinano e versano l’acconto ai fini del medesimo tributo secondo le modalità ed entro i
termini sopra indicati in relazione all’acconto IRPEF.
Detti soggetti sono obbligati al versamento dell’acconto IRAP per il 2008 soltanto ove l’importo indicato al
rigo “IQ90” della dichiarazione IRAP presentata per l’anno 2007 sia superiore ad euro 51,65; in tal caso
l’acconto è dovuto in misura pari al 99% dell’importo suddetto.
1.1.3 Contributi previdenziali.
I titolari di redditi d’impresa ed i titolari di redditi da partecipazione in società commerciali, iscritti alla
gestione previdenziale INPS “Artigiani e Commercianti”, sono tenuti al versamento contributivo in acconto
per il 2008, che deve essere calcolato sulla quota di tale reddito che ecceda il “minimale” di legge pari, per
l’anno 2008, ad euro 13.819,00.
Il versamento in acconto è dovuto in misura pari all’importo del contributo eccedente il minimale calcolato
sul reddito dell'anno precedente, avuto riguardo ai parametri fissati dall’INPS per il 2008, e deve essere
versato in due rate di pari importo, alle scadenze sopra indicate per i versamenti tributari.
Per le persone fisiche esercenti arti o professioni, non appartenenti ad albi professionali o comunque prive di
cassa previdenziale di riferimento, e pertanto iscritte alla gestione previdenziale INPS “Separata”, la base per
il calcolo dell'acconto è costituita dall’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2007, avuto
riguardo al “massimale” per il 2008, pari ad euro 88.669,00. L’acconto così determinato deve essere versato
in due rate di pari importo, alle medesime scadenze previste per i versamenti tributari di cui sopra.
1.2 Società di persone.
1.2.1 Tributo IRPEF.
I redditi prodotti dalle società di persone (Società semplice, Società in nome collettivo, Società in
accomandita semplice) scontano l’imposizione IRPEF direttamente in capo ai soci, secondo la quota di
partecipazione agli utili di titolarità dei medesimi.
Le società di persone, pertanto, non sono tenute al versamento di acconti ai fini del tributo IRPEF.
1.2.2 Tributo IRAP.
Le società di persone sono invece soggetti passivi ai fini del tributo IRAP, per il quale sono tenute ad
effettuare versamenti in acconto ove l’importo indicato al rigo “IQ90” della dichiarazione IRAP per l’anno
2007 risulti superiore ad euro 51,65; in tal caso l’acconto è dovuto in misura pari al 99% di detto importo, e
deve essere versato alle scadenze sopra indicate con riferimento alle persone fisiche.
1.3 Società di capitale.
1.3.1 Tributo IRES.
Per i contribuenti soggetti al tributo IRES (Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a
responsabilità limitata, Società cooperative) la misura dell’acconto ai fini del medesimo tributo per
l’esercizio 2008 è pari al 100% dell’imposta dovuta sul reddito relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2007, il
cui ammontare è indicato nel rigo “RN17” della dichiarazione presentata per l’anno 2007.
Il versamento in acconto, sempreché l’importo da versare non risulti superiore ad euro 103,00 – nel qual caso
dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il prossimo 1° dicembre – deve essere effettuato in due
rate:
• la prima, pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto, da versare entro il termine (già scaduto)
previsto per il versamento dell’imposta relativa al periodo precedente;
• la seconda, pari al 60% dell’importo complessivamente dovuto, da versare entro l'ultimo giorno
dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, ovvero, per le società il cui esercizio coincida con l’anno solare, entro il prossimo 1°
dicembre.
1.3.2 Tributo IRAP.
Per i soggetti IRES, il versamento dell'acconto IRAP per l’anno 2008 è dovuto ove l’importo indicato al rigo
“IQ95” della dichiarazione IRAP presentata per l’anno 2007 sia superiore ad euro 20,66. In tal caso,
l’acconto è dovuto in misura pari al 100% dell’importo suddetto, e deve essere versato in due rate:
- la prima, pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine di versamento dell’imposta
relativa all’esercizio precedente;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d’imposta.
2. Il versamento in acconto con il metodo previsionale.
I contribuenti, persone fisiche e/o società, ove prevedano di conseguire nel 2008 redditi inferiori a quelli
conseguiti nel 2007, hanno facoltà di determinare gli acconti ai fini dei tributi IRPEF, IRES ed IRAP, nonché
ai fini previdenziali, alternativamente alle modalità in precedenza rappresentate, in via previsionale, purché
in misura non inferiore all’importo che sarà determinato dalla liquidazione definitiva effettuata in sede di
dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione delle sanzioni di cui nel prosieguo.
A titolo esemplificativo, si indicano di seguito alcune situazioni che possono suggerire l’adozione del criterio
previsionale:
- il sostenimento di costi per importo superiore a quello del periodo precedente;
- una riduzione nelle aliquote del tributo;
- una diminuzione nel volume dei ricavi;
- il sostenimento di maggiori oneri deducibili e/o detraibili;
- la cessazione dell’attività nell’anno in corso.
3. Il regime sanzionatorio.
3.1 Regime sanzionatorio in ambito tributario.
I contribuenti che abbiano omesso, ritardato od effettuato in misura insufficiente i versamenti tributari in
acconto, a condizione che non siano stati loro notificati atti di accertamento ovvero non abbiano subito
accessi, ispezioni e verifiche inerenti detta violazione, possono ricorrere al cd. ravvedimento operoso e
regolarizzare così tali violazioni, versando sia il maggior importo dovuto, maggiorato degli interessi di legge,
sia una sanzione pari:
• al 3,75% dell’importo non versato, ove detta regolarizzazione venga perfezionata entro i 30 giorni
successivi all’originaria scadenza di versamento;
• al 6% dell’importo non versato, ove detta regolarizzazione venga perfezionata oltre i 30 giorni dalla
scadenza di versamento ed in ogni caso non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa.
Si fa presente che, trattandosi di versamento in acconto, l’eventuale violazione si considera commessa al
momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.
Ove la regolarizzazione non avvenga nei termini e con le modalità sopra indicati, l’Agenzia delle Entrate
potrà applicare una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi di legge.
3.2 Regime sanzionatorio in ambito previdenziale.
Per le violazioni relative al versamento dei contributi previdenziali l’INPS può applicare una sanzione pari al
30%, in ragione d’anno, dei contributi non versati. Detta sanzione non può comunque eccedere il 60% dei
versamenti omessi.
Ove il contribuente denunci spontaneamente la propria omissione/violazione entro un termine non superiore
ai 12 mesi dalla scadenza originaria di versamento, ed effettui nei successivi 30 giorni il pagamento delle
somme dovute, la sanzione sarà applicata in misura ridotta, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)
maggiorato di 5,50 punti, in ragione d'anno.
L'importo della sanzione non potrà comunque superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti
entro i termini di legge.
Superato detto limite, il contribuente dovrà corrispondere gli interessi di mora.
4. Possibile riduzione degli acconti IRES ed IRAP per il 2008.
È attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle misure “anti-crisi”, un provvedimento
inerente la riduzione dell’importo dovuto a titolo di IRES ed IRAP in acconto per il 2008.
Considerata l’imminente scadenza del termine per il versamento, il provvedimento in corso di definizione
prevede, peraltro, che le imprese che abbiano già provveduto al versamento della seconda rata in acconto ai
fini dei suddetti tributi, ovvero non riescano entro tale termine a provvedere alla rideterminazione dei relativi
saldi, possano recuperare le eccedenze eventualmente versate in occasione della prossima scadenza relativa
al versamento del tributo IVA, fissata al prossimo 16 dicembre.
* * *
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

STUDIO GAMBI
Dottori Commercialisti

 

« indietro