Dicembre 2011: Le principali novità fiscali di cui al decreto "salva-Italia".

Firenze, 30 dicembre 2011

Circolare informativa

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 6 dicembre 2011, N. 201 (decreto “salva italia”) / principali novità in materia tributaria

Si rappresentano, qui di seguito, alcune considerazioni relative alle recenti novità in materia tributaria conseguenti alla conversione in legge del decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto “salva-Italia”).
*   *   *
1.   Imposta municipale unica (IMU).
Con l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 è stata anticipata al 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale unica (c.d. IMU), già disciplinata dal D.Lgs. n. 23/2011, che ne aveva previsto l’introduzione soltanto a partire dal 2014.
Presupposto della nuova imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, posti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli posseduti da imprese, nonché di fabbricati a destinazione abitativa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), esenti, questi ultimi, dall’applicazione dell’ICI sino allo scorso 31 dicembre.
Soggetti passivi dell’IMU sono i proprietari degli immobili sopra indicati, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sui medesimi, anche ove non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi stabilito la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività professionale o d’impresa.
Per gli immobili – anche da costruire o in corso di costruzione – concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo del tributo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La base imponibile dell’IMU è determinata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i nuovi “moltiplicatori”, qui di seguito riepilogati assieme a quelli in vigore sino al 31/12/2011:
Tabella 1. Moltiplicatori IMU (ex ICI)


Categoria catastale

Moltiplicatore dal 01/01/2012

Moltiplicatore sino al 31/12/2011

A (esclusa A/10), C/2, C/6 e C/7

160

100

B , C/3, C/4 e C/5

140

Categoria B: 140; C/3, C/4 e C/5: 100

A/10

80

50

D/5

80

50

D

60 (65, dal 01/01/2013)

50

C/1

55

34

Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti alla previdenza agricola si applica un coefficiente pari a 110.
L’aliquota IMU è distinta a seconda della tipologia di immobile, come di seguito indicato:

  • per l’abitazione principale e le relative pertinenze – nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale – si applica l’aliquota ridotta del 4 per mille; dall’imposta così determinata è possibile beneficiare di una detrazione, sino a concorrenza dell’imposta stessa, di euro 200, rapportata al periodo dell’anno ed alla quota di possesso; ciascun Comune potrà modificare l’aliquota d’imposta in aumento o in diminuzione (entro 0,2 punti percentuali) ed aumentare l’importo della suddetta detrazione; in sede di conversione del decreto è stata inoltre prevista una ulteriore detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo di euro 400;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica l’aliquota ridotta del 2 per mille, con facoltà per i Comuni di riduzione fino a 0,1 punto percentuale;
  • per tutti gli altri immobili, si applica l’aliquota del 7,6 per mille; i Comuni avranno facoltà di deliberare un aumento od una diminuzione di tale aliquota sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, nonché di ridurre l’aliquota-base sino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES e per gli immobili concessi in locazione.

Sono riepilogate nel prospetto seguente le aliquote IMU in vigore dal 2012 e le aliquote ICI applicate sino allo scorso 31 dicembre.

Tabella 2. Confronto aliquote IMU - aliquote ICI


Aliquota

Aliquota IMU

Aliquota ICI

Ordinaria

0,46% - 1,06%

0,4% - 0,7%

Abitazione principale

0,2% - 0,6%

Esente

Fabbricati rurali strumentali

0,1% - 0,2%

Esenti

Fabbricati strumentali

0,4% - 0,76%

0,4% - 0,7%

 

2. Limitazioni all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.
Con le disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. n. 201/2011, sono state nuovamente modificate le norme inerenti il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei titoli al portatore, degli assegni e dei libretti al portatore.
Detto limite è stato ulteriormente ridotto da euro 2.500 ad euro 1.000.
Le nuove norme, in particolare, prevedono:

  • il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori ad euro 1.000: tale limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, e quindi, fra le altre, anche le donazioni, i lasciti ereditari, i prestiti, le operazioni fra socio e società e fra società controllante ed altra società appartenente allo stesso gruppo;
  • l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al nuovo limite;
  • l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, ove di importo pari o superiore ad euro 1.000;
  • il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Le norme in esame si applicano anche alle operazioni artificiosamente “frazionate”: sono considerate tali, ai sensi del D.L. n. 231/2007, le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti di legge, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a tali limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto arco di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza del frazionamento laddove ricorrano elementi per ritenerla tale.
Alla riduzione del limite per l’utilizzo del contante non ha peraltro fatto riscontro alcuna riduzione delle relative sanzioni: la sanzione applicabile è quindi pari al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di euro 3.000 (euro 15.000, per i trasferimenti eccedenti euro 50.000).
I trasgressori avranno comunque la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’istituto dell’oblazione, versando una somma pari al doppio della sanzione minima; detta possibilità sarà pur tuttavia preclusa a coloro che si saranno avvalsi di tale facoltà per violazioni, inerenti le norme in oggetto, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nell’anno antecedente alla notifica dell’ulteriore provvedimento sanzionatorio.

3. Incentivi alla capitalizzazione delle imprese.
L’art. 1 del decreto legge n. 201/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il c.d. “ACE” (Allowance for Corporate Equity), con le finalità di rilanciare lo sviluppo economico del Paese, di incentivare la crescita, attraverso una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale proprio, e di ridurre, infine, la sperequazione tributaria tra imprese che si finanziano con capitale di debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.
L’agevolazione in esame consiste nella possibilità di dedurre dalla base imponibile ai fini dei tributi IRPEF / IRES il rendimento figurativo del capitale proprio.
Beneficiari della suddetta agevolazione sono: le società di capitali; gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (secondo modalità che verranno stabilite da un successivo decreto ministeriale); i soggetti commerciali non residenti, per le attività svolte tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
L’agevolazione in oggetto si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011; i beneficiari potranno pertanto fruirne sin dalla prossima dichiarazione dei redditi.
La relativa norma prevede che sia ammesso in deduzione dal reddito complessivo un importo pari al rendimento “nozionale” del nuovo capitale proprio. Detto rendimento è calcolato mediante l’applicazione dell’aliquota percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Ipotizzando, ad esempio, che la Società “Alfa” abbia incrementato il capitale proprio in data 1° giugno 2011, mediante versamento dei soci in conto capitale per un importo pari ad euro 200.000, essa potrà quindi operare una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai fini IRES per euro 6.000, conseguendo così un risparmio fiscale di euro 1.650.
Scaduto il primo triennio di applicazione, l’aliquota da applicare alla variazione del capitale proprio verrà definita per decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione in esame è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto del risultato economico del medesimo esercizio.
Per i periodi di imposta successivi al primo l’incremento di capitale proprio sarà determinato con riferimento al corrispondente valore esistente al 1° gennaio del primo esercizio.
La variazione in aumento, cui commisurare l’agevolazione in esame, è costituita dalla differenza positiva tra gli incrementi ed i decrementi del capitale proprio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Sono attesi chiarimenti in relazione al trattamento della rinuncia ai crediti da parte dei soci, benché l’Agenzia delle Entrate abbia sottolineato, con riferimento al bonus capitalizzazione di cui all’art. 5, comma 3-ter, del D.L. n. 78/2009, come la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione dei crediti nei confronti della società determini un aumento di capitale agevolabile.
Sono considerate, invece, variazioni in diminuzione: le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipazioni; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Le perdite di esercizio, secondo il tenore letterale della norma, non danno invece luogo a decrementi del patrimonio.
Sotto il profilo temporale, gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro hanno effetto a partire dalla data del versamento, secondo il criterio del pro rata temporis: ne consegue, ad esempio, che un versamento effettuato il 1° di luglio rileverà solo per il 50% del suo ammontare. Gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili rileveranno, invece, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui le relative riserve si sono formate.
I decrementi rilevano a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui si sono verificati.
Per le aziende e le società di nuova costituzione è considerato “incremento” il patrimonio conferito, nella sua interezza.
La disposizione in oggetto precisa, infine, che la parte del rendimento “nozionale” che supera il reddito complessivo netto dichiarato potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito relativo ai periodi d’imposta successivi.

4. Novità relative alla dilazione delle somme di cui alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”). Ulteriore rateazione dei debiti di ruolo.
Con la conversione in legge del decreto in oggetto, sono state introdotte alcune rilevanti novità inerenti le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato e/o formale delle dichiarazioni dei redditi (c.d. “avvisi bonari”) ed alla possibilità di chiedere l’allungamento del piano di rateazione dei debiti iscritti a ruolo.
È stato, anzitutto, eliminato l’obbligo di fornire idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) per accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni dei redditi per somme superiori ad euro 50.000, con applicazione anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011.
È stata inoltre prevista la possibilità di sanare a mezzo “ravvedimento operoso” il mancato versamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva; ne consegue, quindi, che il mancato od il tardivo pagamento anche di una sola rata non determinerà, come per il passato, la decadenza dal beneficio della rateazione, purché regolarizzato entro il termine di versamento della rata successiva. Detta decadenza si verificherà, invece, laddove il mancato pagamento non sia regolarizzato nei termini di cui sopra, ed avrà quale conseguenza l’iscrizione a ruolo del debito residuo, con applicazione della sanzione “piena”.
Le nuove norme, infine, concedono al contribuente che abbia precedentemente chiesto ed ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo, la possibilità, in ipotesi di comprovato peggioramento della propria situazione economica, di prorogare ulteriormente detta dilazione, una sola volta, sino ad ulteriori 72 mesi, con facoltà di richiedere anche l’applicazione di rate variabili di importo crescente, purché non sia intervenuta decadenza.
Per le dilazioni già concesse alla data del 28 dicembre 2011, i contribuenti, ove si sia verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, potranno chiedere al Concessionario alla riscossione dei tributi la proroga del periodo di rateazione per ulteriori 72 mesi, purché dimostrino un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica già considerata in sede di concessione della prima dilazione.

5. Spese per lavoro dipendente: deducibilità IRAP ai fini IRES ed IRPEF.
L’art. 2, comma 1, del decreto in oggetto, ha stabilito che “A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'art. 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1 lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997”.
A decorrere dal periodo d’imposta 2012, quindi, la deduzione dell’IRAP dal reddito imponibile di imprese e professionisti non sarà più riconosciuta su base forfettaria (attualmente pari al 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta, in presenza di spese per il personale od interessi passivi) bensì su base analitica, ovvero determinata con riferimento al tributo inerente la quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
Soggetti interessati dalla norma in vigore risultano i seguenti:

  • società di capitali ed enti commerciali;
  • società di persone ed imprese individuali;
  • banche e altri enti e società finanziarie;
  • imprese di assicurazione;
  • esercenti arti e professioni;
  • soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) ed e-bis) del decreto IRAP, in relazione all’esercizio di attività commerciali.

I versamenti effettuati in acconto potranno partecipare al calcolo dell’ammontare deducibile soltanto laddove dovuti con riferimento all’imposta liquidata per il periodo di riferimento; gli acconti versati in eccesso rispetto all’IRAP dovuta non potranno pertanto essere computati nel calcolo della deduzione.
L’art. 2, comma 2, del decreto in oggetto ha inoltre modificato l’ammontare delle deduzioni per il lavoro dipendente dalla base imponibile IRAP.
È stato infatti previsto, a partire dal periodo d'imposta 2012, l’aumento da euro 4.600 euro ad euro 10.600 (euro 15.200 per il personale dipendente impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) dell’importo ammesso in deduzione dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo indeterminato.

6. Novità in materia di “studi di settore”.
L’art. 10, comma 9, del D.L. 201/2011 ha introdotto alcune novità relative ai contribuenti interessati dal regime di accertamento basato sui c.d. “studi di settore”, che troveranno applicazione sin dalle dichiarazioni dei redditi inerenti l’anno d’imposta 2011.
Dette novità andranno a beneficio dei contribuenti che abbiano fedelmente e correttamente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli “studi di settore” e che, sulla base dei dati indicati nei relativi modelli, risultino “congrui” e “coerenti”, anche a seguito di adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione dei redditi.
Le agevolazioni in esame possono essere riepilogate come segue:

  • preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici in materia di imposte dirette ed IVA;
  • riduzione, di un anno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, ordinariamente fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi (ad esempio, il termine di decadenza per l’anno d’imposta 2011, considerato che il termine di presentazione della dichiarazione scadrà il prossimo 30 settembre, verrebbe pertanto fissato al 31 dicembre 2015, anziché al 31 dicembre 2016);
  • possibilità di applicazione dello “spesometro” e del “redditometro” solo laddove il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo, anziché di un quinto, quello dichiarato.

In controtendenza con le disposizioni di cui sopra risulta invece il contenuto dell’art. 10, comma 11 del decreto in oggetto, secondo cui nei confronti dei contribuenti “non congrui” l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza metteranno a punto un nuovo sistema di analisi e di controllo finalizzato ad individuare le posizioni ritenute a maggiore rischio di evasione, in relazione alle quali le indagini verranno svolte con i poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1 del D.P.R. n. 600/73, e quindi con un esteso utilizzo delle indagini bancarie e finanziarie.
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Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Gambi
Dottori Commercialisti

 

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