Prime considerazioni relative al decreto anticrisi

Firenze, 18 dicembre 2008
Circolare informativa
DECRETO “ANTICRISI”: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN RELAZIONE AI TRIBUTI IRAP ED IVA, NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si espongono, qui di seguito, alcune considerazioni relative ai provvedimenti a sostegno delle
imprese di cui al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (“Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale”, cd. decreto “anticrisi”), recante una pluralità di provvedimenti finalizzati ad attenuare
gli effetti della crisi economico-finanziaria che sta interessando tutte le principali economie su scala
mondiale.
1. Deducibilità parziale del tributo IRAP ai fini IRPEF ed IRES.
Con il decreto in oggetto, il legislatore ha introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, la
parziale deducibilità dalla base imponibile IRPEF (per le imprese individuali e per i soci di società
di persone) ed IRES (per le società di capitale) dell'importo pagato a titolo di IRAP, derogando
quindi alle disposizioni di cui all'art. 99, primo comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR), il quale prevede l'indeducibilità delle somme pagate a titolo di tributo IRAP sia ai fini
IRPEF che ai fini IRES.
Più in dettaglio, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto “anticrisi” prevede la deducibilità
dalla base imponibile IRPEF ed IRES di una quota del tributo IRAP, pari al 10% dell'importo
pagato, nella misura in cui quest'ultimo si riferisca ai costi sostenuti dall'impresa per oneri finanziari
(al netto di eventuali proventi finanziari) e per il personale dipendente al netto delle deduzioni di
legge.
Nella sua attuale formulazione, la norma potrebbe prestarsi a due, distinte, interpretazioni:
- è deducibile il 10% dell'IRAP versata solo ove l'impresa abbia sostenuto oneri finanziari e spese
per il personale dipendente;
- è deducibile il 10% della quota di IRAP determinata sul totale dei costi sostenuti dall'impresa
per il personale dipendente e per oneri finanziari.
In relazione a quest'ultimo punto, si attendono opportuni chiarimenti da parte dell'Amministrazione
finanziaria; facciamo presente, peraltro, che ai sensi del decreto in oggetto la quota di IRAP
deducibile deve essere determinata in base al criterio “di cassa” e non a quello “di competenza”,
non rilevando, pertanto, l'importo precedentemente accantonato in bilancio.
2. Versamento IVA al momento dell'incasso.
L'art. 7 del decreto “anticrisi”, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e soltanto ove
intervenga una previa autorizzazione dell'Unione Europea, estende a tutti i soggetti passivi IVA la
possibilità di differire il versamento dell'imposta addebitata al cliente in sede di emissione della
fattura al momento dell'effettivo percepimento delle somme dovute.
Precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, tale possibilità era prevista solo in
relazione alle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici.
Con le nuove norme è quindi possibile determinare la propria posizione IVA nei confronti
dell'Erario non tanto con riferimento alla data in cui l'operazione deve considerarsi perfezionata,
quanto alla data di effettivo incasso della fattura, tenendo peraltro presente che l'imposta diviene
comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione
(consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili; stipula del rogito notarile, per le cessioni di
beni immobili; pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi); detto limite temporale non
trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine
annuale, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.
Sulle fatture di vendita dovrà essere apposta l'annotazione “operazione con IVA soggetta ad
esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”.
Sotto profilo soggettivo, le nuove disposizioni si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, rimanendo pertanto escluse le operazioni
effettuate nei confronti dei privati, per le quali l'IVA continuerà ad essere versata “per competenza”.
In relazione agli acquisti, le nuove disposizioni prevedono, coerentemente, la possibilità di detrarre
il relativo tributo IVA solo ove quest'ultimo risulti effettivamente pagato.
Rileviamo, per completezza, che le disposizioni relative al decreto in esame non si applicano ai
contribuenti rientranti nei regimi speciali IVA di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/72, né ai soggetti che
applicano il cd. “reverse charge”.
3. Novità in materia di “ravvedimento operoso”.
L'art. 16, quinto comma, del decreto in oggetto dispone la riduzione delle sanzioni applicabili nelle
ipotesi di regolarizzazione spontanea (cd. ravvedimento operoso) delle violazioni tributarie.
Merita rilevare, in questa sede, che il contribuente incorso in una o più violazioni può, nell'ipotesi in
cui non sia stato soggetto ad accessi, ispezioni o verifiche ovvero non abbia avuto formale
conoscenza di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria inerenti dette violazioni, regolarizzare
la propria posizione nei confronti dell'Erario provvedendo al versamento sia del quantum dovuto,
sia degli interessi di legge con maturazione giornaliera, sia, infine, di una sanzione amministrativa.
Precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, per gli omessi od insufficienti versamenti
tributari detta sanzione risultava pari al 3,75% dell'importo non versato (ovvero ad un ottavo del
minimo di legge, pari al 30%) per le ipotesi di regolarizzazione della violazione entro i 30 giorni
successivi; ed al 6% (ovvero ad un quinto del minimo) in ipotesi di regolarizzazione entro il termine
di presentazione della dichiarazione tributaria relativa all'anno nel corso del quale la violazione è
stata commessa, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la presentazione di una dichiarazione (es.,
tributo di registro), entro il termine massimo di un anno.
Con le nuove disposizioni, le sanzioni di cui sopra sono state ridotte, rispettivamente, al 2,50%
(ovvero ad un dodicesimo del minimo) ed al 3,00% (ovvero ad un decimo del minimo) dell'importo
non versato, come riepilogato nel prospetto seguente.
Novità in materia di ravvedimento operoso:
Misura delle sanzioni
Ravvedimento “breve” Ravvedimento “lungo”
Disciplina in vigore fino al 28/11/2008 3,75% 6,00%
Disciplina in vigore dal 29/11/2008 2,50% 3,00%
Nelle ipotesi di omessa presentazione di dichiarazioni tributarie, infine, la sanzione prevista in
ipotesi di ravvedimento entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria (termine oltre il quale
la dichiarazione si considera comunque omessa, ancorché la sua eventuale presentazione costituisca
titolo per l'esigibilità dell'imposta) è ridotta da euro 32,00 ad euro 21,50.
* * *
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

STUDIO GAMBI
Dottori Commercialisti

 

« indietro